PASSAPORTI
Il passaporto è un documento di viaggio e riconoscimento. Il suo rilascio/estensione è di competenza dell’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino italiano è residente.
In realtà, per risiedere e viaggiare nei Paesi dell’Unione Europea è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, rilasciata dal Comune di iscrizione AIRE in Italia. E’ tuttavia sempre consigliabile avere un passaporto oltre a una carta d’identità valida.
RILASCIO DEL PASSAPORTO
Per il rilascio del passaporto occorre presentarsi all’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino è residente con la seguente documentazione:
- formulario di richiesta del passaporto firmato dall’interessato;
- carta d’identità;
- due fotografie recenti (uguali, frontali, a colori);
- permesso di soggiorno o un giustificativo dell’effettivo domicilio nella Circoscrizione.
(N.B. Perché un italiano residente all’estero ottenga il passaporto, è necessario che sia iscritto all’A.I.R.E. di un Comune italiano).
Un cittadino italiano all’estero può richiedere il rilascio/estensione del passaporto presso una circoscrizione consolare in cui non è residente, ma in tal caso occorre attendere il “NULLA OSTA” dell’Ufficio (Questura o Consolato Italiano) competente per il territorio di residenza.
VALIDITA’ DEI PASSAPORTI
Secondo la nuova normativa, i passaporti rilasciati a partire dal 4 febbraio 2003 hanno una validità di dieci anni (e non più di cinque come avveniva prima) e non potranno essere rinnovati alla scadenza.
I passaporti ordinari con validità di cinque anni rilasciati prima del 4 febbraio e tuttora in corso di validità potranno invece essere estesi, per un periodo complessivamente non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del rilascio.
Per l’estensione del passaporto occorre presentarsi all’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino è residente con la seguente documentazione:
- formulario di richiesta di estensione del passaporto firmato dall’interessato;
- passaporto scaduto;
- permesso di soggiorno o un giustificativo dell’effettivo domicilio nella Circoscrizione.
MINORI
A partire dal 2009 anche i minori hanno diritto al passaporto individuale, valido per tre anni fino ai tre anni di età, valido per 5 anni dai tre ai diciotto anni di età (decreto legge 135/2009). Il minore non può più essere incluso nel passaporto dei genitori.
Per il rilascio del passaporto al minore è necessario portare all’Ufficio Consolare la seguente documentazione:
- Domanda di rilascio del passaporto a minorenne firmata da entrambi i genitori o da uno di essi con atto di assenso dell’altro genitore;
- due foto (uguali, frontali, a colori) del minore.
- Se il genitore del minore é cittadino di stato non appartenente all’UE e non regolarmente soggiornante in Italia, deve compilare e firmare il seguente modulo per l’atto di assenso.
(N.B. Se il minore è nato all’estero, perché ottenga il passaporto è necessario il suo atto di nascita, su formulario plurilingue od eventualmente tradotto in italiano e munito di postilla al Consolato).
In caso uno dei genitori si rifiuti di firmare l’atto di assenso per il rilascio del passaporto al figlio minorenne, occorre che il genitore consenziente si presenti all’Ufficio Passaporti munito di una lettera sottoscritta nella quale spieghi i motivi per i quali l’altro genitore rifiuta di presentarsi congiuntamente a firmare l’atto di assenso. In tale lettera devono essere indicati l’indirizzo completo ed eventuali numeri di telefono del genitore non consenziente.
Nel caso si riscontrasse che le motivazioni del dissenso non sono giustificate, il Console Generale, con apposito decreto, può autorizzare d’ufficio il rilascio/estensione del passaporto al minorenne o la sua iscrizione sul passaporto del genitore.
Per il rilascio del passaporto al genitore di figlio minorenne é necessario ottenere l’atto di assenso dell’altro genitore.
Nel caso in cui il genitore sia cittadino di stato non appartenente all’UE e non regolarmente soggiornante in Italia, bisogna compilare il seguente modulo per l’atto di assenso.
FURTO O SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO (RESIDENTI ALL’ESTERO)
Occorre che il cittadino si presenti all’Ufficio Passaporti del Consolato con la seguente documentazione:
- denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuato presso la locale competente Autorità di Polizia;
- documento di riconoscimento valido con fotografia;
- permesso di soggiorno o un giustificativo dell’effettivo domicilio nella Circoscrizione.
FURTO O SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO (NON RESIDENTI ALL’ESTERO)
Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve partire tempestivamente e perde o viene derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo a richiedere alla Questura o al Consolato che ha rilasciato il documento smarrito il NULLA OSTA all’emissione di un nuovo libretto, il Consolato Generale rilascia un documento chiamato “Documento di Viaggio” con validità per il solo viaggio di rientro in Italia. Per ottenerlo, bisogna presentarsi in Consolato con la seguente documentazione:
- denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuato presso la locale competente Autorità di Polizia;
- 2 fotografie (uguali, frontali, a colori);
- biglietto aereo originale, con la data di partenza confermata.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PASSAPORTI E’ DISPONIBILE NELLA SEZIONE MODULISTICA DI QUESTO SITO.