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Visto per lavoro subordinato

COSTO DEL VISTO: F CFA 77.000

Il visto per lavoro subordinato consente a un cittadino straniero di svolgere in Italia un’attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente operante sul territorio nazionale.

L’ingresso per lavoro subordinato è, in via generale, vincolato alle quote stabilite annualmente dal Decreto Flussi, adottato con D.P.C.M., di cui si invita a prendere attenta visione.

La concessione dei visti per motivi di lavoro subordinato prevede – salvo in casi particolari – il previo ottenimento, da parte del datore di lavoro, del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, che costituisce il presupposto indispensabile per la successiva domanda di visto. Il nulla osta è rilasciato previa verifica della disponibilità della quota, della capacità economica del datore di lavoro, della congruità dell’offerta di lavoro e dell’assenza di motivi ostativi nei confronti del lavoratore. Esso è trasmesso per via telematica dal SUI alla Rappresentanza diplomatico-consolare territorialmente competente e andrà utilizzato tassativamente entro sei (6) mesi dall’avvenuto rilascio per le assunzioni rientranti nelle quote dei Decreti Flussi; ovvero entro quattro (4) mesi dall’avvenuto rilascio per i casi particolari previsti dall’articolo 27 del D.lgs. 286/1998, che disciplinano ingressi fuori quota o soggetti a procedure speciali. Decorso tale periodo, il nulla osta perde efficacia e deve essere nuovamente richiesto dal datore di lavoro.

Una volta ottenuto il visto e fatto ingresso in Italia, il lavoratore deve presentarsi allo Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno, che formalizza l’impegno del datore di lavoro e consente la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presso la Questura competente.

ATTENZIONE: Per i visti per lavoro subordinato relativi al settore dell’Assistenza familiare e socio‑sanitaria (colf, badanti, assistenti domiciliari), è stato introdotto il divieto di assumere, tramite Decreto Flussi, lavoratori che siano parenti (nonni, genitori, fratelli/sorelle, nipoti) o affini (suoceri, generi/nuore, cognati) entro il 2º grado della persona assistita o del datore di lavoro.

 

Qual è la documentazione necessaria?

Per ottenere il visto, il richiedente deve presentare, oltre al formulario di domanda debitamente compilato e sottoscritto, al documento di viaggio in corso di validità e alle fototessere:

  • Nulla Osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione territorialmente competente;
  • Curriculum vitæ del lavoratore, corredato di eventuale ulteriore documentazione relativa la propria formazione accademica e/o professionale, nonché eventuali lettere di referenza da precedenti datori di lavoro;
  • Visura camerale aggiornata dell’azienda nonché bilanci, dichiarazioni fiscali o altri documenti che attestino la solidità economica e prove dell’effettiva operatività dell’impresa (sito web, fotografie della sede, licenze, autorizzazioni); ovvero, per i datori di lavoro domestico, documenti che attestino la capacità economica del nucleo familiare (tramite esibizione della dichiarazione dei redditi dell’anno immediatamente precedente);
  • Copia del contratto di lavoro o della proposta contrattuale trasmessa al SUI, corredato di descrizione dettagliata delle mansioni, dell’orario e della sede di lavoro e del livello retributivo, per verificarne la conformità ai CCNL;
  • Chiarimenti sulla situazione familiare e abitativa nel Paese di origine, per valutare il rischio migratorio;
  • Prova della disponibilità di un alloggio in Italia, se non già garantito dal datore di lavoro.
  • Per i visti relativi al settore dell’Assistenza familiare e socio‑sanitaria (colf, badanti, assistenti domiciliari), certificato di nascita del richiedente (e dell’eventuale coniuge) e dei propri genitori, nonché del datore di lavoro e dei propri genitori.

 

CASI PARTICOLARI

Per quanto riguarda le professioni sanitarie, il rilascio del visto è subordinato non solo al nulla osta, ma anche al riconoscimento preventivo del titolo di studio da parte del Ministero della Salute. Qualora l’attività da svolgere presso una struttura sanitaria non comporti l’esercizio di mansioni sanitarie in senso stretto, la domanda di visto deve essere accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura, che confermi l’assenza di attività sanitarie soggette a riconoscimento professionale.

 

Il visto per lavoro subordinato degli sportivi stranieri è rilasciato sulla base della dichiarazione nominativa di assenso del CONI, richiesta tanto per attività professionistiche quanto dilettantistiche. Nel caso di sportivi minorenni, oltre all’assenso all’espatrio da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, è necessaria un’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro, che verifica la compatibilità dell’attività sportiva con la tutela del minore.

 

Per i giornalisti stranieri destinati a operare come corrispondenti ufficiali in Italia, non è previsto il nulla osta SUI. Tuttavia, il visto per lavoro subordinato potrà essere rilasciato solo dopo l’ottenimento del nulla osta del Servizio Stampa del Ministero degli Affari Esteri. A tal fine, il richiedente dovrà registrarsi nell’“Area giornalisti” del sito MAECI (https://www.esteri.it/it/sala_stampa/areagiornalisti/accreditamento/), compilare il formulario online e allegare una lettera del Direttore della testata che ne confermi la nomina, indicando qualifica e durata dell’incarico. Al termine della procedura viene attribuito un numero identificativo, che deve essere comunicato alla rappresentanza diplomatica del Paese dell’organo di stampa in Italia affinché questa inserisca una Nota Verbale di richiesta di accreditamento. Per maggiori informazioni, è possibile consultare la “Guida pratica per la stampa estera”, disponibile nella stessa area del sito MAECI (https://www.esteri.it/it/sala_stampa/areagiornalisti/guida_per_stampa_estera/). In presenza di familiari al seguito, sarà possibile rilasciare al giornalista e ai suoi familiari un visto per missione, sempre previo nulla osta del Servizio Stampa e seguendo le medesime procedure di accreditamento.

Per i membri di troupe televisive, radiofoniche, cinematografiche o giornalistiche che si recano in Italia per brevi soggiorni legati alla loro attività professionale, il titolo d’ingresso appropriato è invece il visto per affari, purché siano soddisfatti i requisiti previsti per tale tipologia.

 

I lavoratori marittimi stranieri destinati all’imbarco su navi battenti bandiera italiana non necessitano del nulla osta dello Sportello Unico e, se rientrano nella categoria della “gente di mare”, sono esenti dal visto per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 318 del Codice della navigazione. Diversamente, il personale addetto ai servizi complementari di bordo e all’hotellerie sulle navi da crociera italiane deve richiedere un visto per lavoro subordinato – marittimi, rilasciato sulla base de:

  • Richiesta formale della società armatrice;
  • Contratto individuale di lavoro;
  • Contratto d’appalto relativo ai servizi di bordo; e
  • Certificato di iscrizione della nave nel Registro internazionale.

Quando il marittimo deve semplicemente raggiungere o lasciare la nave, senza svolgere attività lavorativa in Italia, è sufficiente un visto di transito, rilasciato in presenza dei requisiti previsti dalla normativa Schengen.

 

Infine, gli stranieri chiamati a svolgere attività lavorativa presso Organismi o Dicasteri della Città del Vaticano non rientrano nelle categorie del lavoro subordinato italiano. In tali casi, il visto da rilasciare è quello per residenza elettiva, sulla base di un attestato dell’ente vaticano interessato, autenticato dalla Segreteria di Stato, che confermi l’incarico, la disponibilità di un alloggio e l’inclusione del lavoratore – e degli eventuali familiari conviventi – nel sistema sanitario vaticano.