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Visto per adozione

COSTO DEL VISTO: GRATUITO

Il visto per adozione consente al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale, l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari. Occorre inoltre per il rilascio del visto una specifica autorizzazione nominativa all’ingresso ed al soggiorno permanente in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), secondo quanto stabilito dagli artt. 32 e 39, lett. h) della legge 184/1983.

Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio del visto per adozione è subordinato al rilascio del Nulla Osta da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI).

Alla presentazione della domanda di visto per adozione devono essere presenti entrambi i genitori adottandi; in caso contrario, sarà necessario acquisire una specifica procura sottoscritta dal genitore momentaneamente assente.

Le domande di visto per adozione, così come tutti gli atti relativi alle procedure di adozione internazionale, sono trattati gratuitamente, ai sensi dell’art. 82 della L. 183/1984.

ATTENZIONE: in materia di adozioni internazionali, trovano applicazione le disposizioni speciali vigenti, in particolare quelle previste dal Titolo III della L. 184/1983 (artt. 29 – 43). In particolare, l’art. 36, co. 4 prevede che l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione. Ad ogni buon conto, per il rilascio del visto per adozione, oltre alla delibazione del provvedimento straniero, è sempre necessario il Nulla Osta della CAI.

 

Qual è la documentazione necessaria?

Per ottenere il visto, il richiedente deve presentare, oltre al formulario di domanda debitamente compilato e sottoscritto, al documento di viaggio in corso di validità e alle fototessere:

  • Autorizzazione nominativa all’ingresso ed al soggiorno permanente in Italia rilasciata dalla CAI, nei casi previsti dagli artt. 32 e 39, lett. h) della L. 184/1983, ovvero Nulla Osta della CAI, in tutti gli altri casi.