Con decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2025, è stata fissata al weekend dell’8 e 9 giugno 2025 la data dei referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione in tema di cittadinanza e disciplina del lavoro subordinato.
Si informa che la Costa d’Avorio, la Sierra Leone, la Liberia, il Niger e il Burkina Faso rientrano tra i Paesi nei quali, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 20 della L. 459/2001, non vi sono le condizioni per l’esercizio del voto per corrispondenza. Pertanto, gli italiani residenti (AIRE) o temporaneamente presenti nei suddetti paesi potranno votare esclusivamente in Italia presso il Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti – in genere quello di ultima residenza.
I connazionali regolarmente residenti in questa circoscrizione consolare e iscritti all’AIRE potranno usufruire del rimborso del 75% del costo del titolo di viaggio in classe economica utilizzato per recarsi in Italia.
Le condizioni per richiedere il rimborso a questa Ambasciata sono:
1. la residenza e l’iscrizione all’AIRE nella circoscrizione consolare di questa Ambasciata;
2. l’avvenuto comprovato esercizio del voto in Italia, come risultante dal timbro apposto sulla tessera elettorale;
- Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo puo’ essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore, privilegiando i biglietti chiusi a tariffa agevolata. I titoli ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni.
- La normativa in materia di voto all’estero non stabilisce termini precisi in materia di limitazioni temporali delle predette agevolazioni. Tuttavia, si ritiene che i biglietti ammessi al rimborso debbano avere una validita’ quanto piu’ possibile ravvicinata all’evento elettorale dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.
- Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l’Italia, sono consentite delle soste, sempre nei limiti temporali sopra indicati e purche’ la durata delle stesse non incida sul costo del biglietto.
- La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell’apposita istanza (che l’interessato dovra’ presentare all’Ambasciata d’Italia a Abidjan) sara’ costituita dal biglietto aereo, dalle carte d’imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano. Nel caso in cui il mezzo di trasporto prescelto per recarsi in Italia sia la nave, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente obliterati. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l’importo effettivamente pagato, questo dovra’ essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla compagnia aerea e/o dall’agenzia di viaggio.