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Visto per motivi familiari (o ricongiungimento familiare) con Nulla Osta SUI

COSTO DEL VISTO: F CFA 77.000

Il visto per motivi familiari consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, in favore dei familiari del cittadino straniero regolarmente residente sul territorio nazionale, che ha ottenuto il Nulla Osta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) territorialmente competente e che intenda esercitare il proprio diritto all’unità familiare.

Il Nulla Osta deve essere utilizzato entro sei (6) mesi dal rilascio. Per calcolare la validità del suo utilizzo, si deve considerare il momento in cui il richiedente esegue la prenotazione dell’appuntamento presso la società VFS, non già il momento di presentazione effettiva della domanda (es. prendo ad aprile un appuntamento per agosto, e il mio nulla osta scade a luglio –> la mia domanda verrà dichiarata ricevibile perché dimostro di essermi attivato in tempo utile).

I familiari inseriti nel Nulla Osta devo rientrare in una delle categorie tassativamente stabilite dall’art. 29 del D.lgs. 286/1998, ossia:

  • Coniuge (o parte di unione civile) non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
  • Figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, previo assenso dell’altro genitore, se esistente. Si considerano minori i figli che non hanno compiuto i 18 anni al momento della presentazione della richiesta di Nulla Osta al SUI. Inoltre, sono equiparati ai figli i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela, purché i relativi provvedimenti siano stati emessi dall’Autorità competente in base alla legislazione locale e siano conformi all’ordine pubblico italiano;
  • Figlio maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle loro indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • Genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza;
  • Genitori di età maggiore di 65 anni, quando gli altri figli presenti nel Paese di origine o di provenienza non possano occuparsi del loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

In caso di matrimoni celebrati in regime di poligamia, istituto contrario all’ordine pubblico italiano, andrà dimostrato che lo straniero residente in Italia non conviva già con un altro coniuge attraverso l’esibizione dello stato di famiglia in Italia completo e riportante la parentela delle persone iscritte nella famiglia anagrafica.  

Il matrimonio ovvero la nascita dei figli deve avvenire prima della presentazione della domanda di Nulla Osta. In caso contrario, il visto sarà negato e verrà data comunicazione al SUI che ha emesso il Nulla Osta per i seguiti di sua competenza.

Ove sussistano fondati dubbi, l’Ambasciata ha il compito di verificare l’autenticità degli atti di stato civile e degli altri documenti presentati dai richiedenti per dimostrare l’esistenza dei rapporti di coniugio, parentela, minore età, stato di salute, dimostrazione del carico.

Spetta ai richiedenti, nei casi in cui sia previsto, documentare l’assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, gli stati di salute e lo status di familiare a carico, che può essere dimostrato con ogni elemento di prova (bonifici, ricevute di trasferimenti di denaro, messa a disposizione di alloggi, pagamenti di canoni d’affitto, documentazioni che attestano che il richiedente non dispone di redditi derivanti da vitalizi o pensioni, ovvero che si tratti di fonti di reddito insufficienti per il proprio mantenimento nel contesto economico e sociale locale, dimostrazione che il richiedente è sprovvisto di qualsiasi fonte di reddito, ecc.).

 

Qual è la documentazione necessaria?

Per ottenere il visto, il richiedente deve presentare, oltre al formulario di domanda debitamente compilato e sottoscritto, al documento di viaggio in corso di validità e alle fototessere:

  • Nulla Osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione territorialmente competente;
  • Idonea documentazione comprovante il vincolo di parentela o di coniugio con il cittadino straniero legalmente residente in Italia. A titolo esemplificativo:
  • Certificato di matrimonio e certificato di non divorzio e non separazione per il coniuge/partner dello stesso sesso unito civilmente;
  • Copia integrale dell’atto nascita / sentenza di adozione / provvedimento giudiziario di affidamento o di sottoposizione a tutela, nonché atto di assenso all’espatrio del genitore che non dovesse partire insieme al fanciullo, per i figli minorenni. per i figli maggiori di anni 18 è necessario documentare altresì la prova di essere a carico del genitore (mediante ricevute di trasferimenti di denaro dei due anni precedenti alla domanda di visto e di quello corrente, completi e ordinati per mese) e la incapacità di provvedere alle proprie esigenze di vita a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale (mediante idonea certificazione medica).
  • Copia integrale dell’atto di nascita dello straniero legalmente residente in Italia e del richiedente il visto, nonché stato di famiglia del richiedente visto da cui emerga chiaramente l’assenza di altri figli nel Paese di origine ovvero – per i genitori di età maggiore di 65 anni – idonea certificazione medica che dimostri che gli altri figli presenti non possano occuparsi di loro per gravi motivi di salute, e prova di essere a carico del figlio (mediante ricevute di trasferimenti di denaro dei due anni precedenti alla domanda di visto e di quello corrente, completi e ordinati per mese) per i genitori a carico.

 

ATTENZIONE: Si segnala che gli atti di stato civile vanno preventivamente legalizzati presso l’Ufficio consolare dell’Ambasciata e corredati di traduzione in lingua italiana certificata conforme da parte del suddetto Ufficio. Anche tali servizi sono erogati per il tramite dell’Agenzia VFS, al sito della quale si rimanda per prenotare un appuntamento.

 

ATTENZIONE: Agli atti di stato civile andranno allegati altresì tutti gli atti e i provvedimenti i cui estremi siano riportati nelle menzioni marginali (per questi ultimi, non è richiesta la previa legalizzazione). Inoltre, le correzioni che dovessero rendersi necessarie (ad esempio, discrepanze nelle date di nascita o di celebrazione del matrimonio) dovranno essere realizzate secondo le procedure previste dalla legislazione nazionale in vigore e le stesse dovranno essere espressamente riportate nelle menzioni marginali oppure dovrà essere esibita una fotocopia del registro di stato civile riportante l’atto originale

 

ATTENZIONE: La produzione di documentazione falsa o contraffatta costituisce reato penale e comporta non solo diniego del visto ma anche la notizia di reato alla competente Procura della Repubblica italiana.