Il Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce (art. 3) l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri e l’elenco di quelli esenti da tale obbligo (art. 4), limitatamente ai soggiorni di breve durata (90 giorni su 180). Tale elenco è consultabile qui.
L’articolo 6, invece, prevede che ciascuno Stato membro possa introdurre proprie deroghe facoltative, per cui anche i cittadini di Paesi soggetti a visto possono esserne esentati se rientrano in categorie specifiche, come i titolari di passaporti diplomatici, i membri degli equipaggi, i minori iscritti nel passaporto di un genitore o altre situazioni particolari previste dalla normativa.
Attualmente, per l’Italia risultano esentati dall’obbligo di visto per soggiorni di breve durata (90 giorni ogni 180 giorni) ai sensi dell’art. 6, comma 1, i titolari di passaporti diplomatici e di servizio burkinabé e nigerini, tra i Paesi ricompresi nella circoscrizione consolare di questa Ambasciata. Per l’elenco completo, clicca qui.
ATTENZIONE: per poter beneficiare di tale esenzione è però necessario che l’ingresso sul territorio italiano avvenga esclusivamente attraverso una frontiera esterna italiana, senza transitare per altri Stati dell’Area Schengen (ad es., il titolare di un passaporto burkinabé che abbia un biglietto aereo Ouagadougou-Bruxelles/Parigi-Roma, dovrà comunque ottenere un visto Schengen; invece, se il biglietto aereo fosse Ouagadougou-Istanbul-Roma, non avrebbe bisogno di richiedere il visto d’ingresso).