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Il Decreto Flussi

Per il triennio 2026‑2028 le quote complessive di ingresso per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, e per lavoro autonomo sono fissate in 164.850 unità per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028.

All’interno di questi tetti annuali, il decreto distingue tre grandi canali: lavoro subordinato non stagionale, lavoro autonomo e lavoro subordinato stagionale.

Le quote per il lavoro subordinato non stagionale sono pari a 76.200 unità per ciascuno dei tre anni; le quote per il lavoro autonomo sono stabili a 650 unità annue; il lavoro stagionale è invece programmato in crescita, con 88.000 ingressi nel 2026, 89.000 nel 2027 e 90.000 nel 2028.

Per il lavoro subordinato non stagionale e per il lavoro autonomo il decreto individua in modo puntuale i settori economici in cui possono essere assunti lavoratori stranieri. Rientrano tra i comparti ammessi: agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; industrie tessili, dell’abbigliamento e delle calzature; industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo; il complesso delle “altre industrie” manifatturiere (tra cui legno, carta, chimica, farmaceutica, gomma e plastica, apparecchiature elettriche, meccanica, automotive, altri mezzi di trasporto, mobili, altre attività manifatturiere e riparazione di macchine); edilizia e costruzioni; commercio all’ingrosso e al dettaglio; servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici (alloggio, ristorazione, agenzie di viaggio e tour operator); trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati; altri servizi. Il lavoro stagionale si concentra in particolare nei settori agricoli e turistico‑ricettivi, secondo una continuità con i precedenti decreti flussi.

All’interno delle quote per il lavoro subordinato non stagionale, lo schema di decreto riserva una parte significativa ai cittadini di Paesi con cui l’Italia ha accordi di cooperazione in materia migratoria, inclusi accordi su rimpatri e campagne di informazione sui rischi della migrazione irregolare. Per ciascun anno del triennio sono previste 25.000 unità riservate ai lavoratori provenienti da questo gruppo di Paesi, cui si aggiungono ulteriori quote (18.000 nel 2026, 26.000 nel 2027 e 34.000 nel 2028), destinate a Paesi con i quali tali accordi saranno conclusi nel corso del triennio. Tra i Paesi già destinatari di queste quote preferenziali vi sono la Costa d’Avorio e il Niger.

Il decreto prevede anche riserve di quote per categorie specifiche di lavoratori e situazioni considerate prioritarie. Per il lavoro subordinato non stagionale è prevista una quota dedicata ai lavoratori del settore dell’assistenza familiare, pari a 13.600 unità nel 2026, 14.000 nel 2027 e 14.200 nel 2028, a conferma dell’intenzione di strutturare questo canale come risposta al fabbisogno di cura di persone con disabilità e grandi anziani, anche in coerenza con recenti interventi normativi che tendono a collocare stabilmente questa tipologia di ingressi al di fuori del sistema delle quote generali. Sono inoltre riservate, per ciascun anno, 300 unità per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo a favore di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’UNHCR o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

 

Come funziona?

È sempre il datore di lavoro italiano ad avviare la procedura. È lui che deve presentare la domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, utilizzando il Portale ALI del Ministero dell’Interno. Il lavoratore non può presentare la domanda da solo: deve essere scelto da un datore di lavoro italiano disposto ad assumerlo.

Nel caso del lavoro subordinato non stagionale, il datore di lavoro deve dimostrare di avere una reale necessità di personale, di essere in regola con i contributi e di poter garantire un contratto conforme alla legge italiana. Per il lavoro stagionale, la procedura è più rapida, ma resta sempre il datore di lavoro a richiedere il nulla osta, indicando il nome del lavoratore e il settore in cui sarà impiegato, come agricoltura o turismo. Per il lavoro autonomo, invece, è il lavoratore stesso a dover dimostrare di avere i requisiti professionali, economici e tecnici per avviare un’attività in Italia, ma anche in questo caso la domanda di nulla osta passa attraverso il Portale ALI e richiede verifiche più approfondite.

Una volta che lo Sportello Unico per l’Immigrazione approva la domanda e rilascia il nulla osta, il documento viene trasmesso, per via telematica, direttamente all’Ambasciata o al Consolato italiano competente per il Paese del lavoratore. Il lavoratore deve allora immediatamente attivarsi per prenotare un appuntamento per richiedere il visto d’ingresso, dal momento che il nulla osta rilasciato dal SUI ha validità di sei (6) mesi dal suo rilascio. L’Ambasciata verifica l’identità del richiedente, controlla che il nulla osta sia valido e accerta che non vi siano motivi ostativi al rilascio del visto.

Dopo aver ottenuto il visto, entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno. Tale documento, nel medesimo termine di otto giorni, deve essere restituito telematicamente a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno.

 

Per maggiori informazioni, si invita a consultare il sito del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.