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Visto per motivi familiari – cittadini UE (o ricongiungimento familiare con cittadini UE)

COSTO DEL VISTO: GRATUITO

Un regime specifico e diverso rispetto a quello previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. 286/1998), si applica ai familiari di cittadini italiani o dell’Unione europea c.d. “attivi”, ossia che esercitano il diritto alla libera circolazione, così come disciplinato dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che recepisce la direttiva europea 2004/38/CE.

In questo caso, il visto è rilasciato gratuitamente e con procedura prioritaria, senza necessità di Nulla Osta.

Ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 30/2007, rientrano tra i familiari aventi diritto:

  • il coniuge o il partner dello stesso unito civilmente;
  • i figli minori di 21 anni o, se maggiori di 21 anni, a carico e quelli del coniuge o partner unito civilmente;
  • i genitori a carico e quelli del coniuge o partner unito civilmente;

L’art. 3 del medesimo decreto non riconosce un diritto al rilascio del visto per motivi familiari, bensì prevede semplicemente che lo Stato membro debba agevolare l’ingresso di altri familiari che, pur non rientrando nelle categorie sopra indicate, dimostrino di essere conviventi o economicamente dipendenti dal cittadino UE nel Paese di provenienza. La stessa disposizione si applica al partner con cui il cittadino dell’Unione intrattiene una relazione stabile debitamente attestata, anche se non formalizzata come matrimonio o unione civile. In questi casi, verrà valutata la documentazione presentata – ad esempio prove di convivenza, sostegno economico o corrispondenza stabile – per accertare la natura effettiva del legame.

 

Qual è la documentazione necessaria?

Per ottenere il visto, il richiedente deve presentare, oltre al formulario di domanda debitamente compilato e sottoscritto, al documento di viaggio in corso di validità e alle fototessere:

  • Idonea documentazione comprovante il vincolo di parentela o di coniugio con il cittadino italiano o dell’Unione europea. A titolo esemplificativo:
    • Certificato di matrimonio e certificato di non divorzio e non separazione per il coniuge/partner dello stesso sesso unito civilmente;
    • Copia integrale dell’atto nascita / sentenza di adozione / provvedimento giudiziario di affidamento o di sottoposizione a tutela, nonché atto di assenso all’espatrio del genitore che non dovesse partire insieme al fanciullo, per i figli minorenni. Per i figli maggiori di anni 21 è necessario documentare altresì la prova di essere a carico del genitore (mediante ricevute di trasferimenti di denaro dei due anni precedenti alla domanda di visto e di quello corrente, completi e ordinati per mese);
    • Copia integrale dell’atto di nascita dello straniero legalmente residente in Italia e del richiedente il visto, e prova essere a carico del cittadino UE con cui si ricongiunge (mediante ricevute di trasferimenti di denaro dei due anni precedenti alla domanda di visto e di quello corrente, completi e ordinati per mese) per i genitori a carico.

 

ATTENZIONE: gli atti di stato civile vanno preventivamente legalizzati presso l’Ufficio consolare dell’Ambasciata e corredati di traduzione in lingua italiana certificata conforme da parte del suddetto Ufficio. Anche tali servizi sono erogati per il tramite dell’Agenzia VFS, al sito della quale si rimanda per prenotare un appuntamento.

 

ATTENZIONE: Agli atti di stato civile andranno allegati altresì tutti gli atti e i provvedimenti i cui estremi siano riportati nelle menzioni marginali (per questi ultimi, non è richiesta la previa legalizzazione). Inoltre, le correzioni che dovessero rendersi necessarie (ad esempio, discrepanze nelle date di nascita o di celebrazione del matrimonio) dovranno essere realizzate secondo le procedure previste dalla legislazione nazionale in vigore e le stesse dovranno essere espressamente riportate nelle menzioni marginali oppure dovrà essere esibita una fotocopia del registro di stato civile riportante l’atto originale

 

ATTENZIONE: La produzione di documentazione falsa o contraffatta costituisce reato penale e comporta non solo diniego del visto ma anche la notizia di reato alla competente Procura della Repubblica italiana.