Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Visto per lavoro autonomo

COSTO DEL VISTO: F CFA 60.000

Il visto per lavoro autonomo è il titolo d’ingresso che consente a cittadini di Paesi terzi di esercitare in Italia un’attività economica organizzata in forma autonoma, ossia senza vincolo di subordinazione: attività d’impresa (in forma individuale o societaria), attività liberoprofessionali regolamentate o non regolamentate, attività artigianali o commerciali, nonché alcune figure particolari individuate dall’art. 27 T.U. (artisti di chiara fama, sportivi, figure ad alta qualificazione, ecc.), quando operano in regime di lavoro autonomo. Esso consente sia soggiorni di breve durata (ad es. per avvio, contrattualizzazioni, adempimenti preliminari) sia soggiorni di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, finalizzati a un insediamento economico stabile in Italia.

L’ingresso per lavoro autonomo è, in via generale, subordinato alle quote stabilite annualmente dal Decreto Flussi, adottato con D.P.C.M., di cui si invita a prendere attenta visione.

 

INGRESSI “NELL’AMBITO DELLE QUOTE”

Gli ingressi per lavoro autonomo nell’ambito delle quote sono ammessi solo ed esclusivamente a favore di determinate categorie, espressamente indicate nel decreto flussi in vigore:

  1. Imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana, da dimostrare attraverso la presentazione di un business plan da cui emerga chiaramente la disponibilità, per i propri progetti di investimento, di risorse proprie – provenienti da fonti lecite – non inferiori a €500.000,00 (cinquecentomila euro) e la prospettiva di creare almeno tre (3) nuovi posti di lavoro;
  2. Liberi professionisti, esercenti professioni regolamentate o vigilate (avvocati, medici, ingegneri, ecc.): in tal caso l’ordine professionale competente verifica il possesso dei titoli e rilascia l’attestazione richiesta, eventualmente previa procedura di riconoscimento del titolo estero ai sensi della normativa di settore; ovvero professioni non regolamentate, purché rappresentate da associazioni nazionali iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano attestati di qualità e qualificazione professionale.
  3. Cariche di amministrazione o controllo di società italiane non cooperative (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni) tassativamente indicate nel Decreto Interministeriale 850/2011: Presidente, membro del Consiglio di amministrazione, Amministratore delegato e revisore dei conti. In tal caso, l’attestazione dei parametri di riferimento riguardante le risorse finanziaria andrà sostituita dal certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese e copia di una formale dichiarazione del rappresentante legale della società alla Direzione territoriale del lavoro che attesti che con il richiedente non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.
  4. Artisti di chiara fama o di alta qualificazione professionale, i quali dovranno produrre copia dell’atto contrattuale di lavoro autonomo (che garantisca un compenso superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili); copia di una formale dichiarazione del rappresentante legale dell’Ente alla Direzione territoriale del lavoro che attesti che con il richiedente non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; nulla osta della Questura competente per il luogo in cui si svolgerà l’attività autonoma; disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione del committente di aver messo a disposizione del richiedente un idoneo alloggio).

I visti per lavoro autonomo/spettacolo di breve durata sono rilasciati al di fuori delle quote, con la sola esibizione di copia dell’atto contrattuale.

  1. Cittadini stranieri che intendono avviare in Italia una start-up innovativa, come definita all’art. 25, co. 2 della Legge 221/2012. In tal caso, andranno prodotti: nulla osta del Comitato tecnico “Italia Start-up Visa, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (https://italiastartupvisa.mise.gov.it/); documentazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie, dedicate alla start-up innovativa, provenienti da fonti lecite, non inferiori a €50.000,00 (cinquantamila euro); dimostrazione di disporre di idonea sistemazione alloggiativa (prenotazione alberghiera, contratto d’affitto, dichiarazione di terzi di aver messo a disposizione del richiedente un alloggio idoneo); dimostrazione di aver disposto nell’ultimo anno nel Paese di origine di un reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto per legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Agli sportivi stranieri chiamati in Italia per svolgere prestazioni di lavoro autonomo potrà essere rilasciato il visto d’ingresso solo previa esibizione della dichiarazione di assenso nominativa da parte del CONI, corredata di nulla osta della competente Questura, nella quale venga espressamente indicato che l’attività professionale rientra nel lavoro autonomo. In questo caso, gli ingressi sono fuori quota.

Non sono comprese nelle categorie delle quote quelle forme di contrattazione “autonoma” (es. CO.CO.CO.) che prevedano caratteristiche e condizioni di lavoro riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, quali, ad esempio, la retribuzione periodica prestabilita, il luogo della prestazione di lavoro, la sua organizzazione la sua durata nel tempo.

 

Qual è la documentazione necessaria?

Per ottenere il visto, il richiedente deve presentare, oltre al formulario di domanda debitamente compilato e sottoscritto, al documento di viaggio in corso di validità e alle fototessere:

  • Dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi, rilasciata dalla competente Autorità amministrativa italiana, nel caso in cui sia richiesto il possesso di autorizzazioni o licenze, denunce di attività o iscrizioni in appositi registri o albi;
  • Attestazione dei parametri di riferimento riguardante le risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività lavorativa, anche per le attività che non richiedono abilitazioni od autorizzazioni, rilasciata dalla CCIAA (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) competente per il luogo in cui si svolgerà l’attività autonoma o dai competenti ordini professionali;
  • Nulla osta provvisorio della Questura competente per il luogo in cui si svolgerà l’attività autonoma, da usarsi entro e non oltre tre mesi dalla data del rilascio;
  • Dimostrazione del possesso di idonea sistemazione alloggiativa (contratto di proprietà o locazione, prenotazione alberghiera o dichiarazione da parte della controparte contrattuale di aver messo a disposizione del richiedente un alloggio idoneo);
  • Dimostrazione di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale reddito non può essere dimostrato mediante il ricorso a fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

 

INGRESSI “FUORI DALLE QUOTE”

Gli ingressi per lavoro autonomo fuori quota sono ammessi a favore delle seguenti categorie, tassativamente elencate all’art. 27, comma 1, lettere a, b, c, d, del D.lgs. 286/1998:

  1. Dirigenti o personale altamente specializzato di società estere o italiane aventi sede, filiali o uffici di rappresentanza in Italia. Devono essere impiegati da almeno sei mesi nello stesso settore prima del trasferimento in Italia;
  2. Lettori universitari che svolgono attività accademica presso università italiane nell’ambito di programmi di scambio o insegnamento linguistico;
  1. Professori universitari, destinati a svolgere un incarico accademico presso università italiane;
  1. Traduttori e interpreti professionisti.

 

Qual è la documentazione necessaria?

Per ottenere il visto, il richiedente deve presentare, oltre al formulario di domanda debitamente compilato e sottoscritto, al documento di viaggio in corso di validità e alle fototessere:

  • Certificazione della Direzione Territoriale del Lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, che attesta che lo schema del contratto d’opera professionale non configura un rapporto di lavoro subordinato;
  • Copia del contratto d’opera;
  • Nulla osta provvisorio della Questura competente per il luogo in cui si svolgerà l’attività autonoma, da usarsi entro e non oltre tre mesi dalla data del rilascio;
  • Dimostrazione del possesso di idonea sistemazione alloggiativa (contratto di proprietà o locazione, prenotazione alberghiera o dichiarazione da parte della controparte contrattuale di aver messo a disposizione del richiedente un alloggio idoneo);
  • Dimostrazione di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale reddito non può essere dimostrato mediante il ricorso a fidejussione bancaria o polizza assicurativa.