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Visto diplomatico

Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente l’ingresso e il soggiorno in Italia, per un periodo di lunga durata e a tempo indeterminato, ai titolari di passaporto diplomatico o di servizio destinati a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche o consolari del proprio Paese in Italia o presso la Santa Sede.

Il visto è rilasciato anche ai componenti del nucleo familiare convivente del titolare:

  • coniuge o parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso di età non inferiore a 18 anni;
  • figli di età inferiore a 21 anni (o 25 anni purché vi sia reciprocità internazionale) anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio. Per i minori, figli di uno solo dei richiedenti, è necessario acquisire l’atto di assenso all’espatrio da parte dell’altro genitore biologico. Ad essi sono equiparati i figli adottati, affidati o sottoposti a tutela di cui all’art. 29, co. 2 del D.lgs. 286/1998.
  • Figli con disabilità, indipendentemente dalla loro età.
  • Genitori (anche del coniuge) conviventi e a carico del beneficiario principale, purché vi sia reciprocità internazionale.

Le richieste di visto devono essere presentate per le vie diplomatiche, tramite Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri o dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare del Paese interessato, in cui andranno riportate le generalità complete ed esatte del beneficiario principale e di tutti i membri del suo nucleo familiare convivente per i quali si richiede il rilascio del visto diplomatico.

Nella Nota Verbale di richiesta andrà esplicitamente indicato se il diplomatico per cui si richiede il visto assumerà le proprie funzioni in sostituzione di un precedente diplomatico (di cui andranno riportate le generalità complete ed esatte) ovvero se si tratta di un posto di nuova istituzione.

La concessione del visto è subordinata al Nulla Osta del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Una volta autorizzato l’ingresso, il Cerimoniale rilascia al titolare e ai familiari conviventi una carta d’identità speciale, che sostituisce il permesso di soggiorno e attesta lo status diplomatico o consolare del beneficiario. La richiesta di emissione della carta d’identità speciale deve avvenire entro trenta (30) giorni dall’ingresso nel territorio nazionale.

 

Cosa devo fare se voglio portare con me il mio personale domestico privato?

Anche le richieste di visto di ingresso per lavoro subordinato fuori flussi in favore del personale domestico privato, al seguito dei funzionari diplomatici e del personale tecnico-amministrativo, dei funzionari consolari, nonché dei funzionari delle Organizzazioni Internazionali con Sede in Italia, devono essere avanzate con Nota Verbale dal locale Ministero degli Esteri o dalla Rappresentanza diplomatico-consolare del Paese interessato. Alla Nota Verbale andrà allegato il contratto di lavoro conforme alla disciplina vigente e una attestazione di impegno del datore di lavoro a provvedere alla sicurezza sociale del lavoratore, all’assicurazione sanitaria, nonché a garantire il rientro del lavoratore allo scadere del contratto. Anche in questo caso, la concessione del visto è subordinata al Nulla Osta del Cerimoniale della Repubblica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.