{"id":90,"date":"2023-04-11T18:22:23","date_gmt":"2023-04-11T16:22:23","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=90"},"modified":"2025-08-02T20:04:58","modified_gmt":"2025-08-02T18:04:58","slug":"cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambabidjan.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/passaporti-e-carte-didentita\/servizi-consolari\/cittadinanza\/","title":{"rendered":"Cittadinanza"},"content":{"rendered":"<ol>\n<li><strong>La cittadinanza italiana: breve introduzione<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La cittadinanza italiana \u00e8 regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volont\u00e0 individuale nell\u2019acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarit\u00e0 contemporanea di pi\u00f9 cittadinanze.<\/p>\n<p>I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:<\/p>\n<ul>\n<li>la trasmissibilit\u00e0 della cittadinanza per discendenza (principio dello \u201c<em>ius sanguinis<\/em>\u201d);<\/li>\n<li>l\u2019acquisto \u201c<em>iure soli<\/em>\u201d (per nascita sul territorio) in alcuni residuali casi;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di cittadinanza multipla;<\/li>\n<li>la manifestazione di volont\u00e0 per acquisto e perdita;<\/li>\n<\/ul>\n<p>A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91\/92) l\u2019acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91\/92), salvo disposizioni di accordi internazionali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Acquisto della cittadinanza<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La cittadinanza italiana pu\u00f2 essere acquisita secondo le modalit\u00e0 di seguito riportate. Con l\u2019introduzione del D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, l\u2019acquisto automatico della cittadinanza di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 per i nati all\u2019estero in possesso di altra cittadinanza \u00e8\u00a0<strong>subordinato<\/strong>\u00a0alla sussistenza di una delle eccezioni previste dall\u2019art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Per maggiori informazioni, si rimanda\u00a0<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/cittadinanza\/#dl\">qui<\/a>.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>2.1 Cittadinanza per discendenza secondo il criterio dello\u00a0<em>ius sanguinis<\/em><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 1 della legge n. 91\/92 stabilisce che \u00e8 cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello\u00a0<em>ius sanguinis<\/em>, gi\u00e0 presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l\u2019acquisto della cittadinanza mentre lo\u00a0<em>ius soli<\/em>\u00a0resta un\u2019ipotesi eccezionale e residuale.<\/p>\n<p>Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l\u2019articolo recepisce in pieno il principio di parit\u00e0 tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello\u00a0<em>status civitatis<\/em>.<\/p>\n<p>Relativamente alle modalit\u00e0 del procedimento di riconoscimento del possesso\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella\u00a0<strong>circolare n. K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019autorit\u00e0 competente ad effettuare l\u2019accertamento \u00e8 determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all\u2019estero \u00e8 l\u2019Ufficio consolare territorialmente competente.<\/p>\n<p>La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:<\/p>\n<ul>\n<li>accertare che la discendenza abbia inizio da un avo dante causa, secondo quanto stabilito dalla Circolare K.28.1 sopracitata;<\/li>\n<li>accertare che l\u2019avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un\u2019eventuale naturalizzazione dell\u2019avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorit\u00e0 straniera;<\/li>\n<li>comprovare la discendenza dall\u2019avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito \u00e8 opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana pu\u00f2 avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;<\/li>\n<li>attestare che n\u00e9 l\u2019istante n\u00e9 gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorit\u00e0 diplomatico consolari italiane.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il richiedente ha l\u2019onere di presentare l\u2019istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2.2 Attribuzione della cittadinanza a seguito di riconoscimento, adozione, dichiarazione giudiziale della filiazione nella minore et\u00e0 ovvero per convivenza con il genitore che si naturalizza cittadino italiano<\/strong><\/p>\n<p>Particolare attenzione \u00e8 riservata dalla legge n. 91\/92 all\u2019acquisto della cittadinanza durante la minore et\u00e0 a seguito di:<\/p>\n<ol>\n<li>a) riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione;<\/li>\n<li>b) adozione;<\/li>\n<li>c) naturalizzazione del genitore.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong>a) Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione\u00a0\u00a0<\/strong><\/li>\n<li>\u00c8 cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che \u00e8 dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice\u00a0<strong>(art. 2, comma 1 legge n. 91\/92<\/strong>).<\/li>\n<li><strong><br \/>\nb) Attribuzione della cittadinanza a seguito di adozione nella minore et\u00e0<br \/>\n<\/strong>Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all\u2019estero, mediante provvedimento dell\u2019Autorit\u00e0 straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l\u2019adottato \u00e8 maggiorenne, pu\u00f2 acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l\u2019adozione.<\/li>\n<li><strong><br \/>\nc) Attribuzione della cittadinanza nella minore et\u00e0 a seguito della naturalizzazione dei genitori<\/strong><\/li>\n<li>Secondo l\u2019art. 14 della legge n. 91\/92 \u201cI figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di et\u00e0 inferiore ai due anni, dalla nascita\u201d.L\u2019acquisto interviene, quindi, alla condizione della convivenza del soggetto minorenne secondo l\u2019ordinamento italiano, purch\u00e9 quest\u2019ultimo risieda, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, da due anni continuativi in Italia (o dalla nascita, se di et\u00e0 inferiore a due anni), requisito introdotto dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 36, cos\u00ec come convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.L\u2019art. 12 del D.P.R. n. 572\/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell\u2019acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.2.3<strong>\u00a0Elezione della cittadinanza a seguito di riconoscimento della filiazione nella maggiore et\u00e0<\/strong>Nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volont\u00e0 in tal senso, attraverso una \u201celezione di cittadinanza\u201d\u00a0<strong>(art. 2, comma 2 legge n. 91\/92)<\/strong>. Ai sensi dell\u2019art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91\/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all\u2019art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti che costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame:\n<ul>\n<li>atto di nascita (ai fini dell\u2019esatta individuazione dell\u2019interessato);<\/li>\n<li>atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternit\u00e0 o la maternit\u00e0;<\/li>\n<li>certificato di cittadinanza del genitore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all\u2019estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2.3 Elezione della cittadinanza a seguito di riconoscimento della filiazione nella maggiore et\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volont\u00e0 in tal senso, attraverso una \u201celezione di cittadinanza\u201d\u00a0<strong>(art. 2, comma 2 legge n. 91\/92)<\/strong>. Ai sensi dell\u2019art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91\/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all\u2019art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti che costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame:<\/p>\n<ul>\n<li>atto di nascita (ai fini dell\u2019esatta individuazione dell\u2019interessato);<\/li>\n<li>atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternit\u00e0 o la maternit\u00e0;<\/li>\n<li>certificato di cittadinanza del genitore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all\u2019estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.<\/p>\n<p><strong><br \/>\n2.4 Valutazione delle istanze ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74<\/strong><\/p>\n<p>Le istanze presentate in seguito all\u2019emanazione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, subordinano l\u2019acquisto della cittadinanza italiana alla sussistenza di determinate condizioni. Per il testo normativo come novellato, \u00e8 possibile consultare il seguente\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=\">link<\/a>.<\/p>\n<p>In particolare, i richiedenti nati all\u2019estero e in possesso di altra cittadinanza\u00a0<strong>non si considerano aver acquistato la cittadinanza italiana\u00a0<\/strong>in maniera automatica, salvo che:<\/p>\n<ul>\n<li>Un ascendente di primo o di secondo grado (genitori o nonni) possegga \u2013 o possedeva al momento della morte \u2013\u00a0<strong>esclusivamente\u00a0<\/strong>la cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Un genitore o adottante \u00e8 stato\u00a0<strong>residente<\/strong>\u00a0in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e\u00a0<strong>prima<\/strong>\u00a0della data di nascita (o adozione) del figlio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per comprovare la sussistenza di uno dei criteri sopra descritti, il richiedente deve produrre documentazione adatta ad attestare detti stati:<\/p>\n<ul>\n<li>A titolo esemplificativo, per dimostrare l\u2019esclusivo possesso della cittadinanza italiana:\n<ul>\n<li>certificati negativi di cittadinanza;<\/li>\n<li>attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;<\/li>\n<li>certificati di non iscrizione alle liste elettorali;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;\n<ul>\n<li>Certificato storico di cittadinanza;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si sottolinea che non sono sufficienti mere dichiarazioni di parte.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2.5 Cittadinanza per beneficio di legge (art.4)<\/strong><\/p>\n<p><strong>La fattispecie, regolata dall\u2019art. 4 della legge n. 91\/92,<\/strong>\u00a0si riferisce generalmente ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano. Per la relativa disciplina si rinvia, pertanto, al Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p><strong>In questa sede si segnala la sola previsione che consente, ai figli di un genitore italiano per nascita, di acquistare la cittadinanza italiana se i genitori (o il tutore) dichiarano tale volont\u00e0.<\/strong>\u00a0Se la dichiarazione \u00e8 presentata entro un anno dalla nascita del minore (o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione \u2013 anche adottiva), il minore pu\u00f2 acquisire la cittadinanza italiana anche continuando a risiedere all\u2019estero; qualora invece sia trascorso pi\u00f9 di un anno dalla nascita, affinch\u00e9 la dichiarazione produca i suoi effetti il minore dovr\u00e0 risiedere legalmente per almeno due anni continuativi in Italia.<\/p>\n<p>Se, divenuto maggiorenne, dovesse voler rinunciare alla cittadinanza, lo pu\u00f2 fare qualora in possesso di altra cittadinanza.<\/p>\n<p>Possono essere altres\u00ec presentate, entro le 23:59 (ora di Roma) del 31 maggio 2026, dichiarazioni a favore di soggetti minorenni alla data del 24 maggio 2025, figli di cittadini\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0di cui alle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis, comma 1, della\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=\">legge 5 febbraio 1992, n. 91<\/a>.<\/p>\n<p>Per acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell\u2019art. 4, viene richiesto un contributo di \u20ac 250 a favore del Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2.6 Concessione della cittadinanza ex art.9 (tra cui servizio prestato alle dipendenze dello Stato)<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 9 della legge 91\/1992 contempla l\u2019istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo modalit\u00e0 differenziate in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.<\/p>\n<p>In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma non \u00e8 previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio, anche all\u2019estero, per lo Stato Italiano per almeno cinque anni\u00a0<strong>(lettera c dell\u2019art. 9<\/strong>).<\/p>\n<p>Riferendosi ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano, si rinvia per la relativa disciplina al Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p>Il secondo comma dell\u2019art. 9 dispone che la cittadinanza italiana pu\u00f2 essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell\u2019Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all\u2019Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.<\/p>\n<p>L\u2019avvio della procedura non richiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalit\u00e0 pubbliche, ovvero associazioni che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all\u2019eventuale destinatario.<\/p>\n<p>La procedura prevede l\u2019acquisto dei pareri degli Organismi di sicurezza e, per i residenti in Italia, della Prefettura del luogo di residenza.<\/p>\n<p>\u00c8 comunque necessario acquisire la dichiarazione di assenso dell\u2019interessato all\u2019acquisto della cittadinanza.<\/p>\n<p>Anche in questa ipotesi di acquisto, il Decreto presidenziale di concessione della cittadinanza italiana non ha efficacia se l\u2019interessato, ove residente all\u2019estero, non presti, davanti all\u2019Ufficio Consolare competente, il giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica previsto dall\u2019art. 10 della legge.<\/p>\n<p>Il conseguimento del nostro\u00a0<em>status civitatis<\/em>\u00a0decorrer\u00e0 dal giorno successivo a quello del giuramento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2.7<\/strong>\u00a0<strong>Cittadinanza per matrimonio e unione civile<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano \u00e8 disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91\/92 e successive modifiche.<\/p>\n<p>Il coniuge straniero pu\u00f2 acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li>in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio\/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; all\u2019estero: tre anni dopo il matrimonio\/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge. Tali termini sono ridotti della met\u00e0 in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;<\/li>\n<li>validit\u00e0 del matrimonio\/unione civile per l\u2019ordinamento italiano e\u00a0trascrizione dell\u2019atto di matrimonio\/unione civile presso il competente Comune italiano, nonch\u00e9 permanenza del vincolo coniugale fino all\u2019adozione del decreto;<\/li>\n<li>assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia;<\/li>\n<li>assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalit\u00e0 dello Stato);<\/li>\n<li>assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;<\/li>\n<li>conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del \u201c<strong>Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue\u201d (norma in vigore per le istanze presentate a decorrere dal 4.12.2018).<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>I soggetti residenti all\u2019estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la procedura stabilita dal competente Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p>Il richiedente deve registrarsi sul portale dedicato al seguente url:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.interno.gov.it\/it\/servizi\/servizi-line\">https:\/\/www.interno.gov.it\/servizi\/servizi-line<\/a>\u00a0e, effettuato il login, avr\u00e0 accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.<\/p>\n<p>Al fine di facilitare l\u2019individuazione della Rappresentanza diplomatico-consolare competente territorialmente a ricevere l\u2019istanza, all\u2019indirizzo internet sopra indicato \u00e8 presente un link di collegamento che consente all\u2019utente \u2013 dopo aver selezionato lo Stato di residenza \u2013 di scegliere, tramite un menu a tendina, la Rappresentanza competente accedendo ad un elenco che comprende l\u2019intera Rete diplomatico-consolare del Paese selezionato.<\/p>\n<p>L\u2019utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell\u2019Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n. 2016\/1191, entrato in vigore il 16 febbraio 2019, prevede l\u2019esenzione della legalizzazione a condizione che i documenti pubblici siano rilasciati a un cittadino dell\u2019Unione dalle Autorit\u00e0 del suo Stato membro di cittadinanza):<\/p>\n<ol>\n<li><strong>estratto di nascita del paese di origine\u00a0<\/strong>(in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione\/<em>apostille\u00a0<\/em>e traduzione) completo di tutte le generalit\u00e0, ovvero, in caso di documentata impossibilit\u00e0, attestazione rilasciata dall\u2019Autorit\u00e0 diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte\u00a0generalit\u00e0 (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonch\u00e9 paternit\u00e0 e maternit\u00e0 dell\u2019istante.<\/li>\n<li><strong>certificato penale del paese di origine,\u00a0e\u00a0di eventuali Paesi terzi di residenza e dei Paesi di cui detiene la cittadinanza\u00a0<\/strong>(in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione\/<em>apostille\u00a0<\/em>e traduzione).<\/li>\n<li><strong>ricevuta del versamento di 250 euro.<\/strong><\/li>\n<li><strong>documento di identit\u00e0:<\/strong>\u00a0fotocopia del passaporto in corso di validit\u00e0 (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identit\u00e0.<\/li>\n<li><strong>certificato di conoscenza della lingua italiana<\/strong>\u00a0non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Gli enti le cui certificazioni sono ammesse sono esclusivamente\u00a0<strong>l\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Siena (CILS), l\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Perugia (CELI), l\u2019Universit\u00e0 Roma Tre (Cert.It), l\u2019Universit\u00e0 per Stranieri \u201cDante Alighieri\u201d di Reggio Calabria (Ce.Co.L.) e la Societ\u00e0 Dante Alighieri (PLIDA)<\/strong>.<\/p>\n<p>Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:<\/p>\n<ol>\n<li>Gli stranieri (anche se residenti all\u2019estero) che abbiano sottoscritto l\u2019accordo di integrazione di cui all\u2019art. 4 bis del d.lgs. n. 286\/1998 Testo Unico Immigrazione;<\/li>\n<li>I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all\u2019articolo 9 del medesimo testo unico.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"3\">\n<li>Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca e\/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.<\/li>\n<li>Non sono, altres\u00ec, tenuti alla presentazione del predetto certificato di conoscenza della lingua italiana i soggetti affetti da \u00abgravi limitazioni alla capacit\u00e0 di apprendimento linguistico derivanti dall\u2019et\u00e0, da patologie o disabilit\u00e0, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica\u00bb, per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 25\/2025.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Dopo la presentazione della domanda per via telematica l\u2019utente verr\u00e0 convocato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare che ha ricevuto l\u2019istanza per l\u2019identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l\u2019acquisizione in originale della documentazione allegata all\u2019istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l\u2019istruttoria della stessa. A tal proposito si precisa che l\u2019estratto dell\u2019atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia, e il certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445\/2000 e da ultimo dalla legge 183\/2011.<\/p>\n<p>Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all\u2019Unione Europea pu\u00f2 essere esonerato dalla presentazione dell\u2019estratto dell\u2019atto di matrimonio\/unione civile, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano gi\u00e0 in possesso della Rappresentanza diplomatico-consolare.<\/p>\n<p>In base all\u2019art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572\/93 \u00e8 facolt\u00e0 del Ministero dell\u2019Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.<\/p>\n<p>Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell\u2019Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1\u00b0 giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:<\/p>\n<ul>\n<li>al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;<\/li>\n<li>al Capo del dipartimento per le Libert\u00e0 Civili e l\u2019Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all\u2019estero;<\/li>\n<li>al Ministro dell\u2019Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si suggerisce, ad ogni buon fine, di consultare il sito web della Rappresentanza competente per residenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2.8 Attribuzione della cittadinanza iure soli come criterio residuale e suppletivo<\/strong><\/p>\n<p>Acquista la cittadinanza italiana:<\/p>\n<p>\u2013 colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (art. 1, comma 1, lettera b legge n. 91\/92);<\/p>\n<p>\u2013 il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza\u00a0<strong>(art. 1, comma 2 legge n. 91\/92)<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Perdita della cittadinanza<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il cittadino italiano pu\u00f2 perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.<\/p>\n<p>Perde la cittadinanza automaticamente:<\/p>\n<ol>\n<li>il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell\u2019esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano\u00a0<strong>(art. 12, comma 1 legge n. 91\/92<\/strong>);<\/li>\n<li>il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (<strong>art. 12, comma 2 legge n. 91\/92<\/strong>);<\/li>\n<li>l\u2019adottato in caso di revoca dell\u2019adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un\u2019altra cittadinanza\u00a0<strong>(art. 3, comma 3 legge n. 91\/92<\/strong>).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>Rinuncia alla cittadinanza<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Perde la cittadinanza a condizione che vi\u00a0<u>rinunci formalmente<\/u>:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell\u2019adozione per fatto imputabile all\u2019adottante, sempre che detenga o riacquisti un\u2019altra cittadinanza (<strong>art. 3, comma 4 legge n. 91\/92<\/strong>);<\/li>\n<li>il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all\u2019estero e se possiede, acquista o riacquista un\u2019altra cittadinanza\u00a0<strong>(art. 11 legge n. 91\/92<\/strong>);<\/li>\n<li>il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un\u2019altra cittadinanza\u00a0<strong>(art. 14 legge n. 91\/92<\/strong><strong>)<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza \u00e8 resa, in caso di residenza all\u2019estero, all\u2019Ufficio consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:<\/p>\n<ul>\n<li>atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;<\/li>\n<li>certificato di cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;<\/li>\n<li>documentazione relativa alla residenza all\u2019estero, ove richiesta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>Riacquisto della cittadinanza<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>La disciplina del riacquisto della cittadinanza \u00e8 contenuta nell\u2019art. 13 della legge n. 91\/92. Si segnala in particolare che il cittadino, residente all\u2019estero, che ha perso la cittadinanza pu\u00f2 riacquistarla ai sensi del comma 1, lettera c), previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa;<\/li>\n<li>Le donne sposate con stranieri\u00a0<strong>prima del 1\u00b0 gennaio 1948<\/strong>, che \u2013 in virt\u00f9 del matrimonio \u2013 abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito,\u00a0<strong>hanno perso la cittadinanza\u00a0italiana e possono riacquistarla<\/strong>, anche se residenti all\u2019estero, con una dichiarazione. La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza \u00e8 resa, in caso di residenza all\u2019estero, all\u2019Ufficio consolare competente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La dichiarazione deve essere corredata della seguente documentazione:<\/p>\n<ul>\n<li>atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;<\/li>\n<li>documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;<\/li>\n<li>certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.<\/li>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\"><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, l\u2019articolo 17 della legge n. 91\/1992, novellato dal decreto-legge n. 36\/2025 cos\u00ec come convertito con la legge n.\u00a0 74\/2025, prevede la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini\u00a0<strong>nati in Italia\u00a0o che sono stati\u00a0residenti in Italia\u00a0per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992\u00a0<\/strong>in applicazione dell\u2019articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell\u2019articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilit\u00e0 di riacquisto\u00a0<strong>non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana\u00a0<\/strong>(o che l\u2019hanno persa per altro motivo)\u00a0<strong>a partire dal 16 agosto 1992<\/strong>.<\/p>\n<p>Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate\u00a0<strong>tra il 1 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019interessato al riacquisto deve presentare:<\/p>\n<ul>\n<li>Valido documento di identit\u00e0 emesso dall\u2019Autorit\u00e0 del Paese di attuale cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificato di nascita: se nato all\u2019estero, dovr\u00e0 essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;<\/li>\n<li>Per i nati all\u2019estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;<\/li>\n<li>Certificato storico di cittadinanza;<\/li>\n<li>Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovr\u00e0 dimostrare l\u2019acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana:\u00a0<strong>certificato di naturalizzazione<\/strong>\u00a0oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa \u00e8 acquisita; la documentazione emessa da Autorit\u00e0 straniere dovr\u00e0 essere opportunamente legalizzata e tradotta).\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\"><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana \u00e8 richiesto un contributo di \u20ac250, versato presso l\u2019Ufficio consolare.<\/p>\n<p>La dichiarazione deve essere resa dall\u2019interessato\u00a0<u>personalmente<\/u>.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, l\u2019interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol start=\"6\">\n<li><strong>Dichiarazione di mantenimento ininterrotto per la donna coniugata con cittadino straniero dal 1\u00b0 gennaio 1948<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Le donne che\u00a0<strong>dopo il 1\u00b0 gennaio 1948<\/strong>\u00a0abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio con cittadini stranieri o per naturalizzazione straniera del marito nato italiano\u00a0<strong>NON\u00a0<\/strong>hanno perso la cittadinanza italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, \u00e8 necessario che le donne interessate (o i loro discendenti) manifestino ai competenti uffici consolari la volont\u00e0 di mantenerla, mediante una dichiarazione di possesso ininterrotto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol start=\"7\">\n<li><strong>Semplificazione amministrativa e costi<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si ricorda che alla luce degli artt. 43, comma 1, 46 e 47 del DPR 445\/2000 e con i limiti di cui all\u2019art. 3 del citato DPR, le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d\u2019ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano gi\u00e0 in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell\u2019interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.<\/p>\n<p>Pertanto, in caso di istanze, di acquisto o di rinuncia della cittadinanza presentate da cittadini italiani, UE o extra-UE regolarmente soggiornanti in Italia gli stessi non dovranno produrre certificati riportanti informazioni o dati gi\u00e0 in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovranno semplicemente riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.<\/p>\n<p>A decorrere dall\u20198 agosto 2009, le istanze o le dichiarazioni concernenti l\u2019elezione, l\u2019acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di \u20ac 250. A decorrere dal\u00a0<strong>1\u00b0 gennaio 2025<\/strong>\u00a0tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di un diritto per il trattamento della domanda di\u00a0<strong>\u20ac 600<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Tutta la documentazione relativa all&#8217;acquisto della cittadinanza \u00e9 presente nella sezione <a href=\"http:\/\/www.ambabidjan.esteri.it\/ambasciata_abidjan\/it\/in_linea_con_utente\/modulistica\"><em>MODULISTICA<\/em><\/a> di questo sito.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La cittadinanza italiana: breve introduzione La cittadinanza italiana \u00e8 regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volont\u00e0 individuale nell\u2019acquisto e nella perdita [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":417,"menu_order":3,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-90","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambabidjan.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/90","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambabidjan.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambabidjan.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambabidjan.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambabidjan.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=90"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/ambabidjan.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/90\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1847,"href":"https:\/\/ambabidjan.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/90\/revisions\/1847"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambabidjan.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/417"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambabidjan.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=90"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}