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Minori non accompagnati

L’Ambasciata informa che, ai sensi della Legge 21 novembre 1967, n. 1185 (e successive modifiche), nel caso di viaggi all’estero da parte di minori italiani di eta’ inferiore agli anni quattordici non accompagnati da uno dei due genitori (o da chi ne fa le veci), e’ necessaria una menzione sul passaporto o una dichiarazione di accompagnamento, dove sia riportato il nome della persona o dell’ente cui il minore e’ affidato, sottoscritta dagli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria e vistata dagli uffici competenti al rilascio del passaporto.

Nella stessa dichiarazione gli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria possono chiedere la menzione sul passaporto del minore o il rilascio di una attestazione, riportante i dati in essa contenuti.

L’Autorita’ competente a ricevere la dichiarazione e’ di norma quella preposta all’ufficio o alla rappresentanza all’estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente.

In generale, quest’ultima deve essere sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria alla presenza del funzionario addetto. In via eccezionale, essa puo’ essere anche presentata gia’ sottoscritta. In tal caso e’ necessario allegare una copia fotostatica non autenticata di un documento di identita’.

Deve essere autenticata la firma del genitore o del tutore cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea e non regolarmente residente in Italia.

E’ rimessa, in ogni caso, alla valutazione degli uffici, di cui all’art. 5 della L. 1185/1967, la decisione se eventualmente richiedere, nel superiore interesse del minore, la presenza degli esercenti la responsabilita’ genitoriale.

La validita’ della dichiarazione e’ di norma circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore, con destinazione determinata.

Il termine massimo di validita’ della dichiarazione – entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro – e’ di 6 mesi, salva la possibilita’ per l’ufficio competente di accordare un periodo piu’ ampio in caso di motivata richiesta. La validita’ della dichiarazione non puo’ comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.

Nel caso di viaggi che prevedono l’attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria valutare – sulla base delle modalita’ del viaggio stesso – se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.

Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilita’ dei dati relativi al viaggio, e’ rilasciata unicamente l’attestazione redatta sulla base della dichiarazione resa dagli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria.

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