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Autocertificazione

Autocertificazione

Per “autocertificazione” si intende “la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione” (art.2, legge 15/1968).

L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi.
Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000)

Possono essere comprovati, tramite dichiarazione, i seguenti stati:

-data e luogo di nascita;

-residenza;

-cittadinanza;

-godimento dei diritti politici;

-stato di celibe, coniugato o vedovo;

-stato di famiglia;

-esistenza in vita;

-nascita del figlio;

-decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;

-posizione agli effetti degli obblighi militari;

-iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;

-titoli di studio acquisiti;

-qualifiche professionali;

-esami sostenuti universitari e di stato;

-titoli di specializzazione;

-titoli di abilitazione;

-titoli di formazione;

-titoli di aggiornamento;

-titoli di qualificazione tecnica;

-situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

-assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare;

-codice fiscale o partita IVA;

-qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria;

-stato di disoccupazione;

-qualità di pensionato e categoria di pensione;

-qualità di studente;

-qualità di casalinga;

-qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

-iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

-adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 237/64 come modificato dall’art. 22 della legge 958/86;

-assenza di condanne penali;

-qualità di vivenza a carico;

-tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.

La dichiarazione sostitutiva delle suddette certificazioni si puo’ fare compilando il seguente modulo e allegandovi una copia di un documento d’identità valido:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

 

La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:

-medici;

-sanitari;

-veterinari;

-di origine;

-di conformità all’UE;

-marchi o brevetti.

 

2. Atti Notori

La dichiarazione sostitutiva di atti notori può essere fatta dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Tale dichiarazione può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la conformità all’originale di copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, di copie di pubblicazioni, di copie di titoli di studio o di servizio, ovvero di copie di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

 

Sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere

Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.
Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.

Tutta la documentazione relativa alle dichiarazioni sostitutive é presente nella  MODULISTICA di questo sito.

Per maggiori informazioni é possibile consultare il sito del MAE