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ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: AVVISO PER I CONNAZIONALI RESIDENTI O TEMPORANEAMENTE PRESENTI COSTA D’AVORIO, SIERRA LEONE, LIBERIA, NIGER E BURKINA FASO

Con i decreti di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi elettorali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2022, il Signor Presidente della Repubblica ha firmato il decreto di indizione delle elezioni politiche per il 25 settembre 2022.

Si informa che la Costa d’Avorio, la Sierra Leone, la Liberia, il Niger e il Burkina Faso rientrano tra i Paesi nei quali, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 20 della L. 459/2001, non vi sono le condizioni per l’esercizio del voto per corrispondenza. Pertanto, gli italiani residenti (AIRE) o temporaneamente presenti nei suddetti paesi potranno votare esclusivamente in Italia presso il Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti – in genere quello di ultima residenza.

I connazionali regolarmente residenti in questa circoscrizione consolare e iscritti all’AIRE o temporaneamente presenti potranno usufruire del rimborso del 75% del costo del titolo di viaggio in classe economica utilizzato per recarsi in Italia.

Le condizioni per richiedere il rimborso a questa Ambasciata sono:

1. la residenza e l’iscrizione all’AIRE nella circoscrizione consolare di questa Ambasciata;

2. l’avvenuto comprovato esercizio del voto in Italia, come risultante dal timbro apposto sulla tessera elettorale;

3. Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo puo’ essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore, privilegiando i biglietti chiusi a tariffa agevolata. I titoli ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni.

4. La normativa in materia di voto all’estero non stabilisce termini precisi in materia di limitazioni temporali delle predette agevolazioni. Tuttavia, si ritiene che i biglietti ammessi al rimborso debbano avere una validita’ quanto piu’ possibile ravvicinata all’evento elettorale dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.

5. Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l’Italia, sono consentite delle soste, sempre nei limiti temporali sopra indicati e purche’ la durata delle stesse non incida sul costo del biglietto.

6. La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell’apposita istanza (che l’interessato dovra’ presentare all’Ambasciata d’Italia a Abidjan) sara’ costituita dal biglietto aereo, dalle carte d’imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano. Nel caso in cui il mezzo di trasporto prescelto per recarsi in Italia sia la nave, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente obliterati. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l’importo effettivamente pagato, questo dovra’ essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla compagnia aerea e/o dall’agenzia di viaggio.