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REFERENDUM POPOLARE 20-21 SETTEMBRE 2020. MODALITA’ RIMBORSO DEL 75% DEL COSTO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO PER L’ITALIA

In vista del referendum popolare che si terrà in Italia il prossimo 20-21 settembre, si forniscono di seguito alcune indicazioni in merito al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per l’Italia per gli elettori residenti in Costa d’Avorio, Niger, Burkina Faso, Sierra Leone e Liberia.

1. I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente l’avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia e la residenza (iscrizione in Elenco elettori dell’Ambasciata d’Italia in Costa d’Avorio o certificata iscrizione AIRE) in uno degli Stati sopra indicati.

2. Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo puo’ essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore, privilegiando i biglietti chiusi a tariffa agevolata. I titoli ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni.

3. La normativa in materia di voto all’estero non stabilisce termini precisi in materia di limitazioni temporali delle predette agevolazioni. Tuttavia, si ritiene che i biglietti ammessi al rimborso debbano avere una validita’ quanto piu’ possibile ravvicinata all’evento elettorale dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.

4. Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l’Italia, sono consentite delle soste, sempre nei limiti temporali sopra indicati e purche’ la durata delle stesse non incida sul costo del biglietto.

5. La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell’apposita istanza (che l’interessato dovra’ presentare all’Ambasciata d’Italia a Abidjan) sara’ costituita dal biglietto aereo, dalle carte d’imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano. Nel caso in cui il mezzo di trasporto prescelto per recarsi in Italia sia la nave, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente obliterati. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l’importo effettivamente pagato, questo dovra’ essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla compagnia aerea e/o dall’agenzia di viaggio.